Malattia o infortunio durante la disoccupazione: cosa fare?
Un’influenza, un infortunio, una gravidanza difficile: anche durante la disoccupazione si può essere impediti di lavorare. L’assicurazione continua a versarle le indennità per un certo tempo, a condizione di annunciarlo presto.
Cosa prevede la legge
Se, a causa di malattia, infortunio o gravidanza, è temporaneamente incapace di lavorare, del tutto o in parte, continua a ricevere la piena indennità giornaliera (LADI, art. 28 cpv. 1):
- al massimo fino al 30° giorno dall’inizio dell’incapacità;
- al massimo 44 indennità giornaliere per questi casi durante tutto il termine quadro.
Annunciarla entro una settimana
Annunci la sua incapacità lavorativa all’URC entro una settimana dall’inizio (OADI, art. 42). Se la annuncia più tardi senza un motivo valido, e non l’ha nemmeno indicata nel modulo «Indicazioni della persona assicurata», perde l’indennità per i giorni precedenti l’annuncio.
- Avvisi l’URC per telefono o per iscritto già il primo giorno, se può.
- Si faccia rilasciare un certificato medico: spetta a lei provare l’incapacità (LADI, art. 28 cpv. 5).
- Indichi i giorni d’incapacità nel modulo «Indicazioni della persona assicurata» di fine mese.
- Se un colloquio URC cade durante l’incapacità, avvisi prima dell’appuntamento.
E le ricerche d’impiego?
Un’incapacità lavorativa può essere un motivo valido, per esempio se le impedisce di consegnare le prove delle ricerche entro il 5 (OADI, art. 26 cpv. 2). Non sopprime da sola gli obblighi del mese: parli con il suo consulente URC di ciò che è atteso durante e dopo l’incapacità, e annoti la risposta.
Se l’incapacità dura
- Le indennità giornaliere di un’assicurazione malattia o infortuni che compensano la perdita di guadagno sono dedotte dall’indennità di disoccupazione (LADI, art. 28 cpv. 3).
- Dopo i 30 giorni, o esaurite le 44 indennità, l’indennità di disoccupazione si ferma per i giorni d’incapacità. Se è ancora abile al lavoro almeno al 75 % o almeno al 50 % e riceve indennità di un’assicurazione, la legge prevede a certe condizioni l’indennità piena o ridotta della metà (LADI, art. 28 cpv. 4).
- Un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia (privata, o cantonale in alcuni cantoni) può subentrare: si informi presso la sua cassa.
La cassa o l’autorità cantonale può ordinare una visita presso un medico di fiducia, a spese dell’assicurazione.
Conservi una copia di ogni certificato medico e annoti la data in cui ha avvisato l’URC: in caso di domande avrà tutto a portata di mano.