Il periodo d’attesa: quanti giorni prima delle prime indennità?
I primi giorni di disoccupazione non sono sempre indennizzati: è il periodo d’attesa. La sua durata dipende dal guadagno assicurato e dalla situazione familiare, e alcune persone non ne hanno affatto. Ecco le regole.
Il periodo d’attesa generale
Il diritto all’indennità inizia dopo un periodo d’attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata (LADI, art. 18 cpv. 1). Se non ha obblighi di mantenimento verso figli di meno di 25 anni, è più lungo:
- 10 giorni per un guadagno assicurato tra 60 001 e 90 000 franchi all’anno;
- 15 giorni per un guadagno assicurato tra 90 001 e 125 000 franchi;
- 20 giorni per un guadagno assicurato superiore a 125 000 franchi.
Chi non ha un periodo d’attesa generale
L’ordinanza (OADI, art. 6a) sopprime il periodo d’attesa generale:
- se il suo guadagno assicurato non supera 36 000 franchi all’anno;
- se il suo guadagno assicurato è tra 36 001 e 60 000 franchi e ha un obbligo di mantenimento verso figli di meno di 25 anni.
Il guadagno assicurato è calcolato dalla cassa di disoccupazione in base ai salari soggetti a contribuzione. È la cassa a indicarle il periodo d’attesa che si applica a lei.
Una sola volta per termine quadro
Il periodo d’attesa generale si osserva una sola volta durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, che dura due anni. Se trova un impiego e torna disoccupato/a nello stesso termine quadro, non lo ripete. Contano solo i giorni in cui adempie i presupposti del diritto all’indennità: iscrizione, idoneità al collocamento, ricerche d’impiego.
I periodi d’attesa speciali
- Dopo una formazione: se è esonerato/a dal periodo di contribuzione perché era in formazione (scuola, riqualificazione, perfezionamento), il periodo d’attesa speciale è di 120 giorni (OADI, art. 6 cpv. 1). In questo periodo è possibile uno stage professionale o, dopo la scuola dell’obbligo, un semestre di motivazione.
- Altri esoneri dal periodo di contribuzione (per esempio dopo un divorzio o una lunga malattia): 5 giorni di attesa speciale.
- Professioni in cui gli impieghi brevi sono usuali (per esempio musicista, attore, artista, tecnico cinematografico, giornalista): in certi casi un giorno d’attesa, una volta per periodo di controllo.
Un periodo d’attesa speciale si aggiunge a quello generale.
Durante il periodo d’attesa
I suoi obblighi iniziano con l’iscrizione, anche se non riceve ancora indennità: ricerche d’impiego, prove consegnate al più tardi il 5 del mese seguente, colloqui URC. Un giorno in cui questi presupposti non sono adempiuti non conta nel periodo d’attesa, che si allunga di conseguenza. Un’eventuale sospensione si applica dopo il periodo d’attesa (OADI, art. 45 cpv. 2).
Preveda una riserva per il primo mese: tra il periodo d’attesa e l’esame della pratica da parte della cassa, il primo versamento può arrivare diverse settimane dopo la fine dell’impiego.